1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto di duecento membri, così individuati:
a) venti Presidenti delle Regioni;
b) centoquaranta consiglieri regionali, eletti con voto limitato dai rispettivi Consigli, dei quali sessanta in ragione di tre per ogni Regione e ottanta in proporzione alla rispettiva popolazione;
c) quaranta consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane».